TITOLO
I
Costituzione - Denominazione
- Sede – Finalità – Compiti
Articolo 1 – COSTITUZIONE,
DENOMINAZIONE, SEDE
E' costituita, ai sensi dell'art.111
del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e successive modifiche,
un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE REGIONALE
CISPEL CAMPANIA" con sede in Napoli al Corso
Umberto I n.34.
L'Associazione Regionale CISPEL Campania esercita
il ruolo di rappresentanza di tutti i soggetti gestori
dei servizi pubblici, qualunque sia la loro proprietà;
svolge la propria attività senza fini di lucro;
è un'organizzazione di primo livello ed è
perciò dotata di autonomia statutaria e regolamentare,
funzionale, amministrativa e finanziaria; è
parte costituente ed aderisce alla Confederazione
Nazionale dei Servizi Pubblici (Confservizi).
L'azione della Associazione Regionale è rivolta
al perseguimento di servizi orientati ad obiettivi
di qualità, efficacia, efficienza ed economicità,
nel rispetto dell'ambiente e finalizzati allo sviluppo
sostenibile.
Articolo 2 – FINALITA'
E COMPITI
L'Associazione Regionale CISPEL Campania
svolge attività di:
- rappresentanza e tutela degli interessi
del comparto e dei soggetti gestori associati, attraverso
processi di relazione politico/istituzionale, legislativo-normativo,
tecnico-operativi con le Istituzioni, gli Enti e le
Associazioni aventi sfera d'azione sul territorio
regionale;
- raccordo ed integrazione a livello regionale e territoriale,
anche attraverso l'iniziativa dei Coordinamenti settoriali,
delle politiche e degli obiettivi dei diversi settori
dei servizi pubblici;
- concorso alla creazione ed allo sviluppo di sistemi
economico/sociali territoriali in grado di competere
nell'economia globale e per garantire contesti economico/
produttivi convenienti anche per lo sviluppo della
iniziativa dei soggetti di gestione dei servizi pubblici;
- supporto alla formazione, trasformazione e sviluppo
qualificato del settore e dei soggetti gestori dei
servizi pubblici;
- promozione di intese e di iniziative con le organizzazioni
rappresentative delle autonomie locali, imprenditoriali,
sindacali, ambientaliste, consumeristiche, attraverso
gli strumenti e le procedure ritenute più opportune
ed efficaci;
- proposta alla Confservizi ed alle Federazioni Nazionali
di settore su ogni problema di interesse generale
per i servizi pubblici locali;
- designazione dei propri rappresentanti in commissioni,
comitati, enti od organi operanti in ambito regionale;
- assistenza agli Associati in ogni attività
ritenuta utile e confacente all'interesse proprio
e dei servizi pubblici locali, escluse quelle istituzionalmente
riservate alla Confederazione ed alle Federazioni
nazionali;
- servizio e supporto istituzionale, legale e normativo,
tecnico e scientifico, economico e finanziario - partecipando
allo scopo anche a società e/o stipulando contratti
e convenzioni ai soggetti gestori associati;
- svolgimento di compiti e funzioni ad essa eventualmente
delegate dalla Confederazione e dalle Federazioni
Nazionali di settore.
L'Associazione Regionale attua le proprie
finalità statutarie in raccordo con gli indirizzi
politici della Confservizi.
TITOLO II
Associati
Articolo 3 – ADESIONI
All'Associazione Regionale CISPEL Campania
possono aderire tutti i soggetti pubblici e privati
che gestiscono i servizi pubblici in Campania.
L'adesione a CISPEL Campania determina l'automatica
adesione alle rispettive Federazioni di categoria
ed alla Confservizi Nazionale.
La richiesta di eventuali deroghe, adeguatamente motivate,
è avanzata dall'Associazione Regionale al C.D.
Confederale che delibera a maggioranza dei voti.L'ammissione
all'Associazione CISPEL Campania è adottata
dalla Giunta Esecutiva e ratificata dall'Assemblea
con il parere favorevole di almeno il 51% dei voti
presenti.
L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli
obblighi di cui al successivo art.4, il versamento
di una quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e
non sono rivalutabili.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative.
E' espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
Articolo 4 - OBBLIGHI
L'adesione all'Associazione Regionale
CISPEL Campania comporta l'accettazione del presente
Statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti
obblighi:
a. l'osservanza delle deliberazioni adottate
dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro
attribuzioni;
b. l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con
le azioni e le direttive della stessa Associazione;
c. la comunicazione di tutti i dati statistici e delle
notizie che CISPEL Campania, Federazioni e Confservizi
ritengono utili ai fini del conseguimento dei loro
scopi;
d. la corresponsione del contributo annuo, di cui
all'ultimo comma dell'art.3, determinato dall'Assemblea
secondo i criteri e le modalità proposte dalla
Giunta Esecutiva.
Articolo 5 – CESSAZIONE
DALL'ISCRIZIONE
L'iscrizione all'Associazione cessa:
1. per dimissioni: le dimissioni devono
essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, con preavviso di sei mesi;
2. per recesso: il recesso è consentito agli
Associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo
Statuto dall'Assemblea di CISPEL Campania. Il recesso
deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'avvenuta
comunicazione delle modifiche statutarie;
3. per decadenza: la decadenza consegue alla cessazione
dell'attività del soggetto aderente;
4. per esclusione: la mancata osservanza degli obblighi
statutari, o gravi motivi che ne rendano incompatibile
l'appartenenza, possono comportare l'esclusione dall'Associazione.
Essa è deliberata dall'Assemblea con il voto
di almeno la metà dei voti complessivi l'Assemblea
stessa. Contro l'esclusione è ammesso ricorso
all'Assemblea dell'Associazione entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
La cessazione dall'iscrizione non esonera dal versamento
dei contributi associativi stabiliti per l'anno solare
in corso.
TITOLO III
Organi della Associazione Regionale
Articolo 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'Associazione Regionale:
a. l'Assemblea;
b. la Giunta Esecutiva;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori dei Conti.
Degli Organi di CISPEL Campania - ad
eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti - possono
far parte soltanto Amministratori dei soggetti associati.La
decadenza dall'incarico di Amministratore del soggetto
associato comporta l'automatica decadenza dagli Organi
dell'Associazione.
Alla sostituzione dell'Amministratore decaduto dalla
carica, su proposta della Giunta ESecutiva, provvede
l'Assemblea nella prima seduta successiva a quella
della decadenza. Gli Organi dell'Associazione Regionale
eletti dall'Assemblea restano in carica tre anni.
Articolo 7 – ASSEMBLEA
DELL'ASSOCIAZIONE
L'Assemblea di CISPEL Campania è
costituita dai Presidenti dei soggetti associati o
da un loro rappresentante formalmente delegato. L'Assemblea
ha carattere permanente. Ne fanno perciò parte
automaticamente gli Amministratori in carica al momento
dell'Assemblea.
Ad ogni associato, sulla base della quota associativa
versata, è attribuito uno o più voti
secondo la seguente tabella:
fino a € 516 1 voto
da € 516 a € 1.033 2 voti
da € 1.033 a € 2.582 5 voti
da € 2.582 a € 3.615 7 voti
da € 3.615 a € 4.648 9 voti
da € 4.648 a € 6.197 12 voti
da € 6.197 a € 7.747 15 voti
da € 7.747 a € 9.296 18 voti
da € 9.296 a € 12.911 20 voti
da € 12.911 a € 18.076 30 voti
da € 18.076 a € 23.241 35 voti
oltre € 23.241 40 voti
Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea
gli Associati in regola con il versamento della quota
associativa dovuta a CISPEL Campania. Le spese per
la partecipazione all'Assemblea sono a carico degli
Associati.
I componenti la Giunta Esecutiva e il Collegio dei
Sindaci Revisori, se non costituenti l'Assemblea,
partecipano a questa senza diritto di voto.
All'Assemblea, senza diritto di voto, sono invitati
i Componenti Campani le Giunte Esecutive della Confservizi
e delle Federazioni Nazionali, gli ex Presidenti della
Associazione Regionale ed i Direttori degli Associati.
Articolo 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea per la nomina degli Organi
esecutivi dell'Associazione si riunisce, in via ordinaria,
ogni tre anni e, in via straordinaria, su conforme
delibera della Giunta Esecutiva o quando ne sia fatto
richiesta dai Presidenti delle Aziende e degli Enti
Associati rappresentanti almeno un quarto dei voti
assembleari. L'Assemblea è inoltre convocata
almeno ogni sei mesi per discutere e deliberare sulla
politica e sulle attività dell'Associazione
di propria competenza.
L'Assemblea di cui al primo comma del presente articolo
è convocata dal Presidente dell'Associazione
almeno venti giorni prima, nella quale sono indicati
luogo, giorno, ora dell'Assemblea ed argomenti all'ordine
del giorno.
In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata
anche telegraficamente, almeno dieci giorni prima,
con l'osservanza delle modalità previste dal
comma precedente.
L'Assemblea prevista dal comma 2 del presente articolo
può essere invece convocata con le normali
modalità di convocazione degli Organi esecutivi.
Articolo 9 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è validamente costituita
quando i Componenti presenti dispongono della maggioranza
assoluta dei voti assembleari.
Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di
convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita
quando i Delegati presenti dispongono di almeno un
terzo dei voti assembleari.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti
rappresentati non computando gli astenuti. Le deliberazioni
concernenti:
a. modifiche statutarie
b. scioglimento dell'Associazionedovranno essere prese
a maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso
degli Associati nel primo caso; col voto favorevole
di due terzi nel secondo caso.Le decisioni sulle problematiche
politico-programmatiche si assumono a voto palese;
le nomine di persone e degli Organi dirigenti sono
fatte a scrutinio segreto quando richiesto da un numero
di delegati portatori di almeno un quinto di voti
rappresentati in Assemblea.
Articolo 10 - UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è aperta dal Presidente
dell'Associazione, o in caso di assenza o di impedimento,
dal Vice Presidente vicario.
L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto
da un Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario;
una Commissione composta da tre delegati per la verifica
delle deleghe; tre scrutatori per il controllo delle
votazioni. Dei lavori dell'Assemblea, da parte del
Direttore, viene redatto un verbale che, entro quindici
giorni, sarà inviato agli Associati e, per
conoscenza, a Confservizi, alle Federazioni Nazionali
e alle Associazioni Regionali.
Articolo 11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea costituisce il massimo organo
dell'Associazione; essa stabilisce le direttive e
gli orientamenti per l'azione generale dell'Associazione.
In particolare, competono all'Assemblea:
a) la nomina del Presidente dell'Associazione;
b) la nomina della Giunta Esecutiva;
c) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) la nomina dei delegati all’Assemblea Nazionale
della Confservizi;
e) l'approvazione, entro il dicembre di ogni anno,
del bilancio preventivo e delle linee programmatiche
di attività per l'anno successivo;
f) l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente,
entro il giugno di ogni anno;
g) la determinazione e l'approvazione delle quote
associative dovute dagli aderenti di cui alle lettere
a) e del primo comma dell'art.21;
h) l'approvazione del Regolamento per eventuali indennità
di carica e/o per la corresponsione di gettoni di
presenza, ai Componenti gli Organi dell'Associazione;
i) eventuali modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
l) lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente
nomina di tre liquidatori, la determinazione dei loro
poteri e la destinazione delle attività nette
patrimoniali.
Articolo 12 - GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva CISPEL Campania è
costituita al massimo da undici membri compreso il
Presidente dell'Associazione e i Coordinatori delle
Commissioni di Lavoro.
Nella prima riunione di Giunta l'esecutivo nomina
a maggioranza dei presenti il vice Presidente . Alle
riunioni di Giunta - senza diritto di voto - sono
permanentemente invitati i Presidenti del Collegio
dei Revisori dei Conti e del Consiglio dei Direttori.
La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente una
volta al mese e comunque ogni qual volta lo decida
il Presidente o lo richieda almeno un quinto dei suoi
componenti.
Delle riunioni di Giunta viene redatto un processo
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario appositamente
nominato.
Articolo 13 - ATTRIBUZIONI DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva:
a. nomina - fra i propri componenti e
su proposta del Presidente - il Vice Presidente;
b. dà esecuzione, per quanto le compete, alle
deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
c. promuove ed approva attività di studio,
formazione e divulgazione di particolari aspetti della
gestione pubblica nei campi economico, tecnico, legale,
finanziario, sindacale, previdenziale e formativo,
utilizzando all'uopo anche l'opera di persone od Enti
particolarmente competenti nelle singole materie;
d. dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento
degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive
dell'Assemblea;
e. fissa le modalità per la gestione economico-finanziaria;
f. delibera l'eventuale assunzione ed il licenziamento
del personale;
g. predispone le linee programmatiche annuali, il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
h. costituisce - quando ne ravvisa la necessità
- Commissioni e Gruppi di Lavoro, impegnando Amministratori
e Dirigenti delle Aziende e degli Enti associati;
i. riceve, valuta e delibera sulle istanze presentate
dalle Commissioni di Lavoro;
l. nomina i rappresentanti dell'Associazione presso
enti, organizzazioni e società partecipate
scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti
delle Aziende e degli Enti associati;j. decide sulle
domande di ammissione di nuovi Soci;
k. decide gli indirizzi e le modalità per la
presentazione delle candidature degli Organi Dirigenti
dell'Associazione;
m. approva il Regolamento per la costituzione delle
Commissioni di lavoro e ne nomina i Componenti;
n. nomina, su proposta del Presidente, il Direttore
dell'Associazione;o. assume, quando ricorrono gli
estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea
salvo ratifica della stessa.I componenti la Giunta
Esecutiva si intendono automaticamente decaduti dopo
l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
Articolo 14 - PRESIDENTE E VICE
PRESIDENTI
Il Presidente ha, a tutti gli effetti,
la rappresentanza politico-istituzionale e legale
dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In particolare, il Presidente:
a. provvede per l'attuazione delle deliberazioni
dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;
b. prende i provvedimenti occorrenti per il normale
svolgimento dell'attività dell'Associazione;
c. convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
d. esercita, in caso d'urgenza, i poteri della Giunta,
salvo riferire alla sua prima riunione;
e. può aprire, utilizzare e chiudere conti
correnti bancari e postali intestati a CISPEL Campania;
chiedere e utilizzare linee di credito presso banche
per conto e nell'interesse della stessa; negoziare
titoli; concludere contratti; costituire impegno titoli
o altri valori di proprietà di CISPEL Campania
a fronte di operazioni di credito;
f. il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente
in caso di assenza o di impedimento;
g. il Presidente può affidare ai singoli Componenti
la Giunta Esecutiva incarichi che rientrino nelle
sue attribuzioni.
Articolo 15 - COMMISSIONI DI
LAVORO
Per realizzare una più incisiva
partecipazione degli Amministratori e dei Dirigenti
dei soggetti associati alla determinazione della politica
dell'Associazione, una più adeguata elaborazione
delle scelte settoriali e generali, un più
diretto rapporto con le politiche della Confservizi
e delle Federazioni nazionali, sono istituiti le Commissioni
di lavoro.
Le commissioni - costituiti dai Rappresentanti legali
dei soggetti associati o da un loro Delegato - rappresentano
Un'articolazione organizzativa di CISPEL Campania
ed esercitano funzioni di elaborazione e di proposta
relativamente allo specifico settore, per realizzare
gli indirizzi e gli obiettivi strategici definiti
dall'Assemblea dell'Associazione.
Possono dotarsi di specifico regolamento e ad esse
è assegnato un budget economico-funzionale.
Ciascuna Commissione designerà un proprio candidato
che andrà a far parte della Giunta Esecutiva
così come regolamentato dall’art.10 comma
3.
Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
Il Collegio
dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.
Nella sua prima riunione, tra i propri componenti,
nomina il Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento
della gestione economico-finanziaria e presenta all'Assemblea
la relazione annuale sul conto consuntivo.
I Revisori dei Conti assistono senza diritto di voto
alle riunioni dell'Assemblea; il Presidente, senza
diritto di voto, partecipa anche alle sedute della
Giunta Esecutiva.
Articolo 17 - IL DIRETTORE
Gli Uffici dell'Associazione è
preposto un Direttore nominato dalla Giunta Esecutiva
su proposta del Presidente.
Il rapporto è regolato da contratto professionale
a termine di durata pari alla permanenza in carica
della Giunta Esecutiva.
Il Direttore cura il buon andamento degli Uffici,
ha la responsabilità del funzionamento e della
gestione delle attività associative, attua
le decisioni emanate dagli Organi associativi, è
capo del personale che lavora per l'Associazione;
funge da Segretario nelle riunioni dell'Assemblea
e della Giunta Esecutiva.
Egli ha la facoltà di proporre alla Giunta
Esecutiva ed al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti
che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari.
Articolo 18 - PARTECIPAZIONE
DEI DIRETTORI E DEI DIRIGENTI
La CISPEL Campania promuove la più
larga partecipazione alla propria attività
dei Direttori e dei Dirigenti dei soggetti associati,
anche attraverso la costituzione e l'iniziativa di
un loro Comitato.
Il Comitato dei Direttori è nominato dai Direttori
delle Imprese e degli Enti associati.
Le funzioni del Comitato sono costituite dall’approfondimento
delle problematiche relative alla gestione dei servizi
pubblici locali; dalla predisposizione di studi e
di proposte a supporto di un efficace opera di direzione
della Giunta e dell’Assemblea di Confervizi
Campania sulle varie materie attinenti agli scopi
dell’Associazione.
I componenti di detto Comitato partecipano –
senza diritto di voto – all’Assemblea
dell’Associazione.
Il Comitato dei Direttori è composto da nove
membri che, tra loro, nominano un Presidente.
Il Presidente del Comitato dei Direttori o suo delegato
partecipa – senza diritto di voto – alle
riunioni della Giunta Esecutiva.
Il Segretario del Comitato è il Direttore dell’Associazione.
Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente
dell’Associazione e/o il Coordinatore della
Commissione di Lavoro competente per l’argomento
trattato.Il Comitato dei Direttori può essere
convocato su richiesta della Giunta Esecutiva.
TITOLO IV
Patrimonio, Bilancio e Conto
Consuntivo
Articolo 19 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione CISPEL
Campania è costituito:
a) dai contributi annuali degli associati;
b) dai contributi straordinari della Confederazione
finalizzati a progetti perequativi e di sviluppo per
lo svolgimento di compiti eventualmente ad essa delegati;
c) dai contributi straordinari degli Associati o di
altri Enti ed Imprese;
d) alle eccedenze attive delle gestioni annuali;
e) dagli investimenti mobiliari e immobiliari.
Articolo 20 - GESTIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA
Alle spese occorrenti per il normale
svolgimento della propria attività, l'Associazione
regionale CISPEL Campania provvede con le seguenti
entrate:
a. le quote o i contributi associativi
sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non sono rivalutabili;
b. contributi associativi annuali degli Associati,
finalizzati a servizi generali ed attività
straordinarie;
c. eventuali contributi straordinari della Confservizi
finalizzati a progetti perequativi e di sviluppo e
per lo svolgimento di compiti eventualmente da essa
delegati;
d. eventuali contributi straordinari degli Associati
o di altri Enti ed Aziende. Gli utili o gli avanzi
di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività sociali.
Durante la vita dell'associazione, non è possibile
distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi
di gestione, fondi, riserve o capitali. Le spese di
viaggio e di permanenza sostenute dagli Amministratori,
dai Dirigenti e dai dipendenti delle Aziende e degli
Enti Associati per partecipare all'attività
ed alle iniziative della Associazione Regionale, sono
a carico degli Enti e delle Imprese stesse.
Articolo 21 - BILANCIO PREVENTIVO
E CONTO CONSUNTIVO
Il Bilancio preventivo e il conto consuntivo
chiuso al 31 dicembre di ogni anno, da sottoporsi
annualmente all’esame e all’approvazione
dell’Assemblea, devono essere corredati da relazioni
della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori
dei Conti, al quale il conto consuntivo sarà
presentato almeno venti giorni prima della data fissata
per l’Assemblea alle Aziende e agli Enti associati.
Dopo la loro approvazione i bilanci preventivi e consuntivi
saranno inviati agli Associati, a Confservizi ed alle
Federazioni Nazionali.
TITOLO V
Modificazione dello Statuto e
Scioglimento dell'Associazione
Articolo 22 – MODIFICAZIONI
STATUTARIE
Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione
Regionale CISPEL Campania, deliberate dall'Assemblea
con le modalità di cui all'art.9, entrano immediatamente
in vigore.
Il Presidente dell'Associazione dovrà dare
comunicazione della delibera relativa alle modificazioni
statutarie agli Associati entro quindici giorni dalla
data di assunzione della delibera stessa.
La stessa comunicazione sarà inviata alla Confservizi
ed alle Federazioni Nazionali.
Gli Associati che dissentissero dalle modifiche statutarie
deliberate potranno esercitare il diritto di recesso,
ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.
Articolo 23 – SCIOGLIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento
dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea
con l'osservanza delle norme previste dall'art.9 comma
4°.
Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio
è devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 90,
della legge 23 dicembre 1996 n.62.
Al momento dell'approvazione del presente Statuto,
si intendono automaticamente associati Aziende, Società,
Enti e Servizi già associati alla data del
21 settembre 2003.
In caso di estinzione l'Assemblea delibererà
in merito alla devoluzione del patrimonio residuo
ad altra Associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge
23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.